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Secondo l’art.1321 del codice civile, il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Nell’articolo di oggi, lo Studio Geremia, vi fornirà tutte le informazioni in merito alla stesura di contratti.

Cos’è il contratto

Si tratta di un accordo bi o plurilaterale con natura patrimoniale e la funzione di costruire, regolare o estinguere rapporti giuridici. Questo presuppone la presenza di almeno due parti nell’accordo.

Gli elementi essenziali della stesura di un contratto

Il contratto presenta degli elementi tipici, essenziali ed accessori.

Gli elementi essenziali sono quelli che non possono mancare all’interno del contratto, che altrimenti risulta invalido e inefficace. Durante una stesura contratti non devono mancare:

  • l’accordo ovvero l’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti: quella di chi propone il contratto (proposta) e quella di chi accetta (accettazione).
  • la causa ovvero gli effetti essenziali che questo è in grado di produrre (ad esempio nella compravendita è lo scambio tra bene e prezzo)
  • l’oggetto cioè la cosa o il comportamento oggetto dello scambio, della promessa o del conferimento dell’una all’altra parte
  • la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità

Gli elementi accidentali del contratto

Gli elementi accidentali sono invecemeramente eventuali, quindile parti sono libere di scegliere se inserirli n forza dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta. Questo non pregiudica validità del contratto.

I più comunisono:

  • la condizione cioèun evento futuro e incerto cui le parti subordinano l’inizio o la cessazione degli effetti del contratto;
  • il termine ovvero un evento futuro e certo cui le parti subordinano l’inizio o la cessazione di efficacia del contratto
  • il modo, o onere, è un peso imposto dall’autore di un atto liberalità sul beneficiario dell’atto stesso.

L’efficacia del contratto

A norma dell’art. 1372 c.c. il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti.

Quindi le parti sono libere di stipularlo o meno ma, una volta che lo hanno concluso sono tenute ad osservarlo e restano vincolate al suo contenuto che ne regola i rapporti reciproci.

L’art. 1372 c.c. precisa che il contratto può essere sciolto per cause ammesse dalla legge o per mutuo consenso (cioè di comune accordo).

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